Comunicazione n° 333 - Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

 

Il decreto legge 4 Luglio 2006 n°223, convertito nella legge 3 agosto 2006 n°248, ha, come noto, introdotto nell’art. 36 bis, comma 8, importanti modifiche in merito alla riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall’art. 29 del decreto legge n°244/95 convertito nella legge 8 agosto 1995 n°341.


Alla luce del citato art. 36 bis l’agevolazione compete alle imprese edili che:

    * siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
    * non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel periodo di un quinquennio precedente l’applicazione della riduzione contributiva.

Per l’applicazione della riduzione di competenza dell’anno 2006 - confermata per tale anno dal D.M. Lavoro/Economia del 5 marzo 2007- Inail e Inps hanno fornito istruzioni con circolari rispettivamente nei mesi di marzo e maggio 2007, istruzioni allegate alla presente comunicazione.

Sulla base del già richiamato art. 36 bis, le suddette istruzioni prevedono che le imprese edili interessate presentino, per ottenere la riduzione contributiva, una autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti sopra illustrati.

Il modulo è allegato alle citate circolari Inps ed Inail ed è comunque scaricabile dal sito Internet dei due Istituti.

Si ricorda che gli Istituti pubblici hanno l’obbligo normativo di provvedere ad un’indagine a campione per la verifica delle menzionate autodichiarazioni e che, in tal senso, possono concordare una procedura per l’accertamento delle posizioni contributive delle imprese con le Casse Edili locali.

Dalle suddette istruzioni risulta evidente che le Casse Edili non debbono porre in essere alcun adempimento, mentre potranno valutare l’opportunità di informare le imprese nel merito dei contenuti della presente Comunicazione.

Si rileva, infine, che quanto previsto dall’ultima legge finanziaria, in merito alla presentazione del Durc, dal 1° luglio 2007, ai fini del riconoscimento di benefici contributivi, ha efficacia a partire dalla riduzione contributiva per l’anno 2007 (peraltro non ancora confermata con il necessario intervento legislativo).

Si resta a disposizione e si porgono i migliori saluti.

 

Firme

 

Allegati

Circolare INPS | Circolare INAIL