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Comunicazione n° 333 - Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

 

Il decreto legge 4 Luglio 2006 n°223, convertito nella legge 3 agosto 2006 n°248, ha, come noto, introdotto nell’art. 36 bis, comma 8, importanti modifiche in merito alla riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall’art. 29 del decreto legge n°244/95 convertito nella legge 8 agosto 1995 n°341.


Alla luce del citato art. 36 bis l’agevolazione compete alle imprese edili che:

    * siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
    * non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel periodo di un quinquennio precedente l’applicazione della riduzione contributiva.

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