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Testo dl 51 del 20.05.2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, è stata pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51, che si allega in stralcio alla presente, recante “conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina” , e contenente alcune norme di interesse per il settore edile che si integrano con le recenti disposizioni in materia di attestazione di congruità della manodopera in edilizia ex DM 143 del 25 giugno 2021.
Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE (in particolare Com. nn. 779 – 798 – 803 – 805) e, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.
Disponibile il manuale per l'accesso al nuovo portale unico MUT 4.0
FAQ CNCE aggiornate al 17/12/21
Si allega, la nota num. 6203 del 27 agosto 2021, inviata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro agli Istituti competenti per l’avvio di una campagna straordinaria di vigilanza rivolta all’edilizia, in attuazione del Documento di Programmazione della vigilanza per il 2021. Si sottolinea che gli accertamenti riguarderanno, tra l’altro, la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione in Cassa Edile, anche per quanto previsto in relazione al DURC di congruità.
Regolamento generale gestione e prestazioni
Regolamento generale gestioni e prestazioni
Estensione delle garanzie Sanedil: gli operai saranno assicurati sino al compimento dell'81' anno d'eta'
Con la Comunicazione CNCE n° 775, del 18 maggio 2021 sono state definite le Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse. A seguito della Risoluzione n. 54/E/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’interpretazione in materia.Pertanto la contribuzione versata alle Casse Edili dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, dal momento che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.Dal prossimo mese di giugno, l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata per l’anno in corso.Si invitano imprese e consulenti a una lettura approfondita della circolare.
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