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Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE (in particolare Com. nn. 779 – 798 – 803 – 805) e, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.
La circolare 12/2021 CNCE\Fondo Sanedil, precisa come compilare la voce Oneri Deducibili in relazione al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavori, al Fondo Sanitario Sanedil afferenti l’anno di imposta 2020.
Istruzioni per la compilazione del MUT contratto artigiani per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Istruzioni operative per applicare il conguaglio fiscale per il 2020 sulle retribuzioni da corrispondere
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, è stata pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51, che si allega in stralcio alla presente, recante “conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina” , e contenente alcune norme di interesse per il settore edile che si integrano con le recenti disposizioni in materia di attestazione di congruità della manodopera in edilizia ex DM 143 del 25 giugno 2021.
Il Protocollo contiene Linee guida che riguardano in particolare i cantieri edili e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza Cooperative.
Le Parti sociali con l’intendimento di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, in riferimento all’Accordo Provinciale del 18.04.2018, e al rinnovo del C.C.N.L. di settore del 18/07/2020 hanno stabilito anche per l’anno 2019, un “Bonus Premialità”, a favore delle imprese.
Con la Comunicazione CNCE n° 775, del 18 maggio 2021 sono state definite le Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse. A seguito della Risoluzione n. 54/E/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’interpretazione in materia.Pertanto la contribuzione versata alle Casse Edili dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, dal momento che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.Dal prossimo mese di giugno, l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata per l’anno in corso.Si invitano imprese e consulenti a una lettura approfondita della circolare.
Dettaglio dei contributi cassa edile da assoggettare al 15% previdenziale
FAQ CNCE aggiornate al 17/12/21
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