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Ordinanza Tribunale di Catanzaro – criterio dell’attività effettivamente svolta PDF Stampa E-mail

Si pubblica, copia dell’ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22/01/2021, resa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale, avverso il ricorso d’urgenza promosso da una impresa che, riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile, fondando le proprie ragioni sul presupposto che il codice statistico (codice Ateco) ad essa attribuito, non determinava tale adempimento con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico.  

Il Giudice, recependo e conformandosi al più recente orientamento della Corte di Cassazione consacrato nella sentenza n. 9803/2020 (cfr comunicazione CNCE n. 724), ha statuito che, ai fini del corretto inquadramento del settore produttivo, prevale il criterio dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e di conseguenza dai propri dipendenti distaccati, non essendovi alcun automatismo con il codice ATECO assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

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